BONUS ASSUNZIONI SUD: Incentivi per Occupazione nel Mezzogiorno

È stato prorogato l’Incentivo Occupazione Mezzogiorno (c.d. “Bonus Sud”) per gli anni 2019 e 2020.

L’incentivo concede un esonero contributivo del 100%fino ad un massimo di 8.060 euroai datori di lavoro operanti al Sud che assumono lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale.

La proroga è stata prevista dall’art. 1, co. 247 della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018). La norma ricorda, altresì, che il Bonus Sud è cumulabile – come per lo scorso anno – anche con l’incentivo strutturale per i giovani lavoratori under 35 di cui all’art. 1-bis, co. 1, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (meglio conosciuto come “Decreto Dignità”). Infatti, qualora il datore di lavoro risieda in uno dei territori agevolati ed assuma un giovane con meno di 35 anni d’età, può cumulare il bonus under 35 fino al 100%, anziché il 50% come previsto dalla legge.

Il bonus opera esclusivamente:

  • nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
  • nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna).

La riduzione dei contributi previdenziali riguarda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che – senza esservi tenuti – assumano nel periodo “01.01.2019 – 31.12.2020”, con contratto a tempo indeterminato, soggetti con le seguenti caratteristiche:

  • lavoratori di età compresa tra i 16 e i 34 anni di età (inteso come 34 e 364 giorni), in stato di disoccupazione (art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015);
  • lavoratori con 35 anni di età e, oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto (Lavoro) del 17 ottobre 2017.

Al riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR (Dpr 22 dicembre 1986, n. 917).

Esonero contributivo e condizioni

In merito alla misura dell’incentivo contributivo, la norma prevede sia possibile giungere al 100% dell’esonero, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo su base annua pari a 8.060 euro, come previsto all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La fruizione si basa su 12 quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore; pertanto, ciascun datore di lavoro potrà porre a conguaglio mensilmente euro 671,66 (8.060 euro/12 mesi).

Viceversa, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 21,66 (671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore – ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo – nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. In tal senso, lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, nel periodo in esame, ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo assume, o ad esso collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o, comunque, facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Oltre al contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), è incentivabile il contratto di apprendistato professionalizzante.

Rientrano nell’esonero anche i contratti a tempo parziale e le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato.

Restano fuori dall’agevolazione:

  • il contratto di lavoro domestico;
  • il lavoro occasionale;
  • il contratto intermittente;
  • il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

 

Credit: eDotto.com

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