CREDITO D’IMPOSTA – AGGIORNAMENTI 2018
Credito d’imposta per Investimenti nel Mezzogiorno
Con la Legge di stabilità 2016 è stato introdotto, per gli anni dal 2016 al 2019, un credito di imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie e del 10 per cento per le grandi.
Il decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ha modificato la disciplina del credito d’imposta, prevedendo tra l’altro:
- l’estensione dell’agevolazione all’intero territorio della regione Sardegna;
- l’innalzamento delle aliquote del credito d’imposta che sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020;
- l’innalzamento delle aliquote del credito d’imposta che sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020;
- l’aumento dell’ammontare massimo agevolabile per ciascun progetto di investimento;
- la cumulabilità del credito d’imposta con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, nei limiti dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea.
Come fruire del credito – Il credito d’imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione. L’autorizzazione o meno alla fruizione del credito d’imposta è comunicata dall’Agenzia delle entrate in via telematica. Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato in compensazione con modello F24.
Chi non può usufruirne – L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà.
AGGIORNAMENTI 2018
Credito d’imposta per le imprese culturali e creative (commi da 57 a 60)
A favore delle imprese culturali e creative viene istituito uno specifico credito d’imposta connesso alla loro attività.
Più precisamente, il credito spetta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.
Il legislatore fornisce una definizione puntuale di imprese culturali e creative, stabilendo che sono tali le imprese (o i soggetti) che:
- svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia, in uno Stato Ue o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo
- sono soggetti passivi d’imposta in Italia
- hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali.
Per prodotti culturali si intendono beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione a esso collegati.
Le imprese beneficiarie possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti stabiliti in materia di aiuti de minimis.
Il credito:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap
- non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (cfr articoli 61 e 109, comma 5, Tuir)
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24.
Con due successivi decreti ministeriali saranno adottate le disposizioni relative:
- alla procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e alla definizione di prodotti e servizi culturali e creativi (a tal fine, si dovrà tener conto della necessità di coordinamento del nuovo credito d’imposta con le disposizioni del codice del Terzo settore, Dlgs 117/2017)
- al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa, alle tipologie di spesa ammissibili, alle procedure per l’ammissione al beneficio, ai limiti massimi della spesa agevolabile, ai criteri per la verifica e l’accertamento dell’effettività delle spese sostenute, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi a oggetto gli stessi costi, alle cause di decadenza e revoca del beneficio nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta.
Il credito è riconosciuto nel limite di spesa di 500mila euro per il 2018 e di un milione di euro per il 2019 e il 2020.
Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi (commi da 89 a 92)
Alle piccole e medie imprese (Pmi) la legge di bilancio 2018 riconosce un credito d’imposta relativo alle spese sostenute per la consulenza per l’ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
Per l’individuazione delle Pmi destinatarie dell’agevolazione, il legislatore rinvia espressamente alla definizione contenuta nella normativa europea (cfr raccomandazione 2003/361/Ce). Quest’ultima prende in considerazione tre criteri: numero di occupati; fatturato annuo; totale di bilancio annuo.
In generale, la categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Più in particolare:
- piccole imprese sono le imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
- medie imprese sono le imprese con meno di 250 occupati e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Il credito d’imposta:
- è riconosciuto alle piccole è medie imprese che, successivamente al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della legge di bilancio), avviano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato Ue o dello Spazio economico europeo, a condizione che abbiano ottenuto l’ammissione
- è attribuito, fino a un importo massimo di 500mila euro, nella misura del 50% dei costi di consulenza sostenuti, fino al 31 dicembre 2020, per ottenere l’ammissione
- è utilizzabile (nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020 e il 2021) esclusivamente in compensazione mediante F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap
- non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (cfr articoli 61 e 109, comma 5, Tuir)
- non soggiace ai limiti di utilizzabilità attualmente previsti (limite annuale di 250mila euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta ex articolo 1, comma 53, legge 244/2007 e limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi – 700mila euro – ex articolo 34, legge 388/2000)
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea che disciplina le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno Ue e, in particolare, dalle disposizioni che disciplinano gli aiuti alle Pmi per servizi di consulenza (cfr articolo 18, regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014).
È demandato a un successivo decreto ministeriale il compito di adottare le necessarie disposizioni di attuazione, con particolare riguardo all’individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell’agevolazione, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla legge.
Credito d’imposta per acquisti di plastiche provenienti da raccolta differenziata
(commi da 96 a 99)
A favore di tutte le imprese è riconosciuto un credito d’imposta del 36% delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.
Lo scopo dell’agevolazione è incrementare e incentivare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico.
Il credito d’imposta:
- spetta per gli anni 2018, 2019 e 2020
- è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20mila euro per ciascun beneficiario
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento
- non concorre alla formazione del reddito
- non concorre alla determinazione della base imponibile Irap
- non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (cfr articoli 61 e 109, comma 5, Tuir)
- è utilizzabile solo in compensazione mediante F24, che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento
- non è assoggettato al limite annuale di 250mila euro previsto dall’articolo 1, comma 53, legge 244/2007
- è utilizzabile a partire dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti agevolati.
La determinazione delle modalità di attuazione del credito d’imposta è affidata a un successivo decreto ministeriale.
Credito d’imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio
(commi 319-321)
Introdotto un credito d’imposta per sostenere la vendita di libri al dettaglio; l’agevolazione è riconosciuta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri con codice Ateco principale:
- 61 – Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati oppure
- 79.1 – Commercio al dettaglio di libri di seconda mano.
Il credito d’imposta:
- spetta a partire dal 2018
- è riconosciuto nel limite di spesa di 4 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019
- è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con successivo decreto ministeriale, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale
- è stabilito nella misura massima di 20mila euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10mila euro per gli altri esercenti
- è riconosciuto nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis (cfr regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013)
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap
- non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (cfr articoli 61 e 109, comma 5, Tuir)
- è utilizzabile solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
La determinazione delle modalità di attuazione del credito d’imposta è affidata a un successivo decreto ministeriale.
Credito d’imposta per la riqualificazione di stabilimenti termali
(commi 17-18)
Il tax credit strutture ricettive, vale a dire il credito d’imposta previsto per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (articolo 10, Dl 83/2014), viene esteso agli stabilimenti termali (cfr articolo 3, legge 323/2000), anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
Si ricorda che, in base alla disciplina originaria (in vigore fino al 31 dicembre 2016), il credito d’imposta era riconosciuto, a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, nella misura del 30% delle spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell’efficienza energetica nonché per l’acquisto di mobili e componenti di arredo, sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, fino a un massimo di 200mila euro.
Successivamente, la legge di bilancio 2017 ha prorogato l’agevolazione anche agli anni 2017 e 2018, potenziandone la misura al 65% e includendo nel novero dei beneficiari anche le strutture che svolgono attività agrituristica (articolo 1, commi da 4 a 7, legge 232/2016).
DOSconsulenza
FONTE: Agenzia delle Entrate
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